Nei precedenti articoli ho spiegato che il consenso informato è l’assenso consapevole che il paziente presta alla scelta terapeutica proposta dal medico.

L’obbligo di informare il paziente costituisce un dovere autonomo rispetto all’esecuzione dell’intervento sanitario. Per questo motivo, l’omessa o incompleta informazione rende illegittimo l’atto medico anche quando il trattamento sia stato eseguito correttamente e sia stato finalizzato alla tutela della salute del paziente.

L’acquisizione del consenso informato rappresenta dunque una prestazione distinta dall’attività terapeutica. La sua violazione può determinare un danno consistente nella sofferenza derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione e nella compressione della libertà del paziente di decidere consapevolmente del proprio corpo e del proprio percorso di cura.


Chi deve provare che il paziente è stato informato?

Quando il paziente contesta la violazione del proprio diritto all’autodeterminazione, spetta al medico e alla struttura sanitaria dimostrare di aver fornito un’informazione completa, chiara e comprensibile. Se tale prova manca, il sanitario e la struttura possono essere chiamati a risarcire il danno.


Il danno non è automatico

La violazione del consenso informato, tuttavia, non comporta automaticamente il diritto al risarcimento.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il danno non può considerarsi in re ipsa: il paziente deve allegare e dimostrare quali conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali o non patrimoniali, abbia concretamente subito a causa della mancata informazione (Cass. civ., 17 maggio 2022, n. 15723).

Il danno risarcibile può consistere, ad esempio, nella sofferenza soggettiva, nell’angoscia o nella limitazione del diritto di scegliere liberamente se sottoporsi o meno al trattamento. Tali conseguenze possono essere provate anche mediante presunzioni.


È necessario dimostrare che si sarebbe rifiutato l’intervento?

Non sempre.

La Corte di Cassazione ha precisato che il paziente può ottenere il risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione anche senza dimostrare che, se adeguatamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento (Cass. civ., 12 giugno 2023, n. 16633).

Diverso è il caso in cui la mancata informazione abbia determinato anche un danno alla salute. In questa ipotesi occorre distinguere due ipotesi:

— se il danno alla salute costituisce un esito inattendibile di una prestazione eseguita correttamente, e manca la prova dell’informazione, il medico risponde del danno. Non è richiesto al paziente di dimostrare che avrebbe rifiutato l’intervento;

— se invece il danno alla salute era un esito prevedibile nonostante la corretta esecuzione della prestazione, il paziente deve dimostrare che, se adeguatamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento (Cass. 2025, n. 23504).


Il modulo firmato non basta

La semplice sottoscrizione di un modulo prestampato non prova, di per sé, che il consenso sia stato realmente informato.

Non può ritenersi valida un’informazione contenuta in un modulo generico e standardizzato, privo di indicazioni specifiche sulla natura dell’intervento, sulle possibili alternative terapeutiche, sui rischi prevedibili, sui benefici attesi e sulle possibili conseguenze negative.


Il consenso informato non coincide con una firma: è il risultato di un autentico processo di comunicazione tra medico e paziente, volto a consentire a quest’ultimo una scelta realmente libera e consapevole.