Infezioni nosocomiali: quando chiedere il risarcimento.
Contagio in corsia: risarcimento sì, ma non automatico. Serve prova puntuale del paziente; l’ospedale si salva solo mostrando protocolli di prevenzione efficaci…
Leggi tuttoLo Studio Legale Votta assiste pazienti e familiari nei casi di malpractice sanitaria con un metodo medico-legale rigoroso: ricostruzione del percorso di cura, verifica del rispetto di linee guida e buone pratiche, accertamento del nesso causale ed esatta quantificazione dei danni (biologico, morale, esistenziale e patrimoniale). Privilegiamo soluzioni stragiudiziali rapide e documentate; quando necessario, promuoviamo azioni giudiziali mirate per ottenere il risarcimento integrale. Particolare attenzione è dedicata a consenso informato, errori e ritardi diagnostici, complicanze chirurgiche, infezioni correlate all’assistenza e continuità delle cure.
Chiarezza e trasparenza su rischi, tempi e costi guidano ogni decisione condivisa con il cliente.
Quando una cura o un intervento chirurgico non migliorano o addirittura peggiorano le condizioni del paziente questi ha diritto di richiedere l’accertamento delle responsabilità degli operatori sanitari e dell’Ospedale o della Clinica Privata coinvolti ed il risarcimento dei danni conseguenza.
Altrettanto possono fare i congiunti del soggetto leso laddove il comportamento colposo che ha danneggiato il loro caro abbia avuto ripercussioni negative sulla loro vita (cd. danni riflessi) o ancora quando il loro caro sia deceduto.
Lo studio legale Votta assiste da anni i danneggiati in ambito sanitario con un metodo rigoroso che unisce analisi medico-legale, conoscenza delle linee guida e una gestione chiara dei passaggi da seguire, dei tempi e dei costi.
Il nostro lavoro parte sempre dai fatti e dall’analisi della documentazione medica: ricostruiamo il percorso di cura, verifichiamo il rispetto dei protocolli e delle buone pratiche mediche nonché il grado di negligenza e colpa, accertiamo il nesso causale tra l’eventuale errore riscontrato e il danno subito dal paziente e, da ultimo, quantifichiamo i pregiudizi patiti.
Come operiamo
Abbiamo una sezione dedicata a Indennizzi e vaccini per i casi connessi a reazioni avverse, farmaci e trasfusioni: lì trovi approfondimenti specifici.
Principali casi trattati
Mancata o tardiva individuazione di patologie (cardiologiche, neurologiche, oncologiche, infettive), interpretazione errata di esami, mancato follow-up o richiesta di approfondimenti necessari.
Errori nell’esecuzione di interventi chirurgici, lesioni iatrogene, infezioni del sito chirurgico.
Contagi contratti in ospedale o strutture sociosanitarie per carenze nelle procedure di prevenzione, isolamento, sterilità, profilassi e tracciamento.
Sofferenza fetale non riconosciuta, tardivo ricorso al taglio cesareo, mancata gestione di patologie in gravidanza, danni ipossico-ischemici al neonato, lesioni alla madre.
Omessa diagnosi delle malformazioni del feto, lesione del diritto all’autodeterminazione procreativa della gestante consistente non solo sull’opportunità di valutare se interrompere o meno la gravidanza, ma anche nella possibilità di prepararsi, psicologicamente e materialmente, alla nascita di un bambino affetto da gravi patologie e pertanto necessitante di particolare accudimento.
Ritardi diagnostici, errori terapeutici o di monitoraggio in età pediatrica, dimissioni premature, mancata presa in carico del paziente in condizioni critiche.
Dimissioni inappropriate, mancato ricovero/trasferimento, omissione di esami urgenti.
Protesi mal posizionate, fissazioni inadeguate, mancato trattamento di complicanze, percorsi riabilitativi inappropriati.
Assenza o inadeguatezza del consenso: informazioni incomplete su rischi, alternative, esiti di interventi chirurgici o somministrazione di terapie, interventi eseguiti oltre i limiti del consenso espresso.
Impianti, valvole, protesi e dispositivi medici che si rivelano insicuri o non conformi; azioni coordinate con profili di responsabilità del produttore.
Dimissioni senza adeguato piano terapeutico.
Esiti peggiorativi o complicanze non correttamente gestite, difetti informativi pre-intervento, risultati difformi rispetto alle legittime aspettative.
Cosa tuteliamo
Come si svolge l’iter
FAQ – Domande Frequenti
No.
In tema di danni da vaccinazione obbligatoria o da emotrasfusioni, ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo previsto, grava sull’interessato l’onere di provare l’effettuazione della somministrazione vaccinale o dell’emotrasfusione infetta, il verificarsi del danno alla salute e il nesso causale tra vaccinazione ed emotrasfusione infetta e danno.
Sì.Nell’ipotesi di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di vaccini, la domanda di risarcimento del danno rivolta al Ministero della Salute può concorrere con la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennità ex l. n. 210 del 1992, che trova la sua ratio nel principio di solidarietà.
Per presentare la domanda di indennizzo la legge prevede un termine perentorio di decadenza di tre anni a partire dalla consapevolezza del danno subito e del nesso tra questo e la vaccianziono l’emotrasfusione.
Trattandosi di decadenza questo termine non è può essere interrotto.
Per presentare la domanda di risarcimento il termine di prescrizione è di cinque anni a partire dalla consapevolezza del danno subito e del nesso tra questo e la vaccinazione o l’emotrasfusione.Trattandosi di prescrizione il termine può essere interrotto con l’inoltro ai soggetti civilmente responsabili di un’intimazione, ovvero di una richiesta danni di natura stragiudiziale.
Chiarezza, trasparenza e rispetto della persona guidano ogni scelta. Lo Studio Legale Votta segue il cliente in prima persona, fornendo indicazioni comprensibili e aggiornamenti puntuali affinchè ogni decisione venga assunta liberamente e con la più ampia consapevolezza.
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