Premessa
Per molti anni sono stati numerosi i casi di infezioni contratte a seguito di vaccinazioni o conseguenza dell’effettuazione di trasfusioni con sangue infetto o dell’assunzione di farmaci emoderivati.
Migliaia di persone hanno contratto infezioni gravi, tra cui le Epatiti e l’Aids, soprattutto per via della carenza di controlli sul sangue trasfuso o utilizzato per la preparazione degli emoderivati.
Per far fronte a questa situazione, il legislatore è intervenuto con la legge n. 210 del 1992, introducendo una forma di tutela specifica per i soggetti danneggiati da vaccini o da emotrasfusioni.
Che cos’è l’indennizzo previsto dalla l. 210 del 1992.
L’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 è una prestazione economica di natura assistenziale che non preclude ai beneficiari il diritto di chiedere il risarcimento del danno ex art. 2043 cc.
Anzi, ponendo l’accento proprio sulle diverse funzioni tra indennizzo e risarcimento del danno, la giurisprudenza ha chiarito che sono cumulabili, fermo restando il principio della compensatio lucri cum damno (Cass. SSUU 11.01.2008 n. 584).
L’indennizzo viene riconosciuto a favore delle seguenti categorie di soggetti (art. 1 l. 210/1992):
- soggetti che hanno subito danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie. Recentemente è stato esteso anche a coloro che hanno subito conseguenze dannose dalla somministrazione di vaccinazioni Sars – Cov – 2 raccomandate dall’autorità Sanitaria;
- soggetti contagiati da infezioni HIV a causa di somministrazione di sangue o suoi derivati;
- soggetti che hanno riportato danni irreversibili alla salute a causa di trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati;
- Personale sanitario che abbia contratto l’infezione da HIV durante il servizio a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati proveniente da soggetti affetti da HIV o da epatiti;
- persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali è già stato riconosciuto l’indennizzo ex l. 210/1992, nonché i figli dei medesimi contagiati nel corso della gestazione;
- al coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni inabili al lavorodi persona deceduta per le cause di cui sopra. Questi hanno diritto ad un assegno reversibile per 15 anni o ad una somma complessiva pari ad € 77.500,00.=. (art. 2 co 3 l. 210/1992).
Pertanto hanno diritto all’indennizzo:
- i soggetti direttamente danneggiati dalla vaccinazione o dalla trasfusione;
- i soggetti danneggiati indirettamente perché entrati in contatto con persone infettate;
- i parenti più prossimi dei danneggiati laddove questi ultimi siano deceduti per ragioni legate all’infezione.
Cosa bisogna provare per ottenere l’indennizzo.
Per ottenere l’indennizzo occorre provare il nesso causale tra:
- uno degli eventi per cui l’indennizzo è previsto (vaccinazione, infezione legata alla trasfusione o alla somministrazione degli emoderivati, altro evento previsto dalla legge);
- il nesso causale tra malattia ed evento.
Come e a chi si presenta la domanda.
– La domanda deve essere presentata all’Azienda Sanitaria territorialmente competente, allegando la documentazione sanitaria utile (cartelle cliniche, certificazioni mediche, documentazione attestante le trasfusioni o i trattamenti ricevuti).
– L’istruttoria viene demandata alla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.), che procede alla valutazione medico-legale del caso, accertando la patologia, la sua gravità e il nesso causale con l’evento dannoso allegato.
– L’esito viene quindi trasmesso dalla C.M.O. all’Azienda Sanitaria competente, che provvede alla comunicazione all’interessato e, in caso di accoglimento, all’erogazione dell’indennizzo (che consiste in un assegno bimestrale il cui importo varia a seconda della gravità della patologia).
Ricorsi
Avverso il giudizio negativo della Commissione Medica è possibile proporre ricorso al Ministero della Salute (sempre tramite l’Azienda Sanitaria competente per territorio), entro 30 giornidalla comunicazione del provvedimento (art. 5 l. 210/1992).
In caso di ulteriore esito negativo, l’interessato può adire l’autorità giudiziaria entro il termine diun anno.
Qual è il termine per presentare la domanda.
La domanda deve essere presentata (art. 3, co. 1 L. 210/1992):
- entro tre anni nel caso di vaccinazioni e di epatiti post-trasfusionali;
- entro dieci anni nel caso di infezione da HIV.
Il termine decorre dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno e della sua riconducibilità alla trasfusione o al trattamento sanitario (Cass. civ., sez. lav., 6 novembre 2023, n. 30752).