Indennizzo e risarcimento non sono la stessa cosa.

Come illustrato in un articolo precedente disponibile sempre sul mio blog, la legge n. 210 del 1992 prevede un indennizzo a carico dello Stato per chi ha subito danni da trasfusioni o emoderivati infetti. Si tratta di una forma di tutela di natura assistenziale, che non copre integralmente il danno subito.

Accanto all’indennizzo, il nostro ordinamento consente di agire in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento integrale del danno.

Si tratta di un’azione fondata su una responsabilità ormai consolidata in giurisprudenza. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il Ministero era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati, anche in epoche in cui non erano ancora disponibili gli attuali strumenti diagnostici.

Già alla fine degli anni ’60 del secolo scorso era noto il rischio di trasmissione di agenti virali attraverso il sangue ed era possibile una rilevazione, seppur indiretta, delle epatiti non ancora isolate, mediante l’analisi delle transaminasi (ALT) e altri indicatori sierologici. Nonostante ciò, il Ministero non adottò tempestivamente tutte le misure necessarie a prevenire il rischio.

Su tali presupposti, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità del Ministero per omessa vigilanza (Cass. SS.UU. 11/01/2008 n. 581; conf. Cass. 13/04/2017 n. 9549).

La prescrizione: cinque anni che iniziano prima di quanto si pensi.

Il diritto al risarcimento del danno da trasfusioni infette si prescrive in cinque anni (art. 2947 c.c.).

A differenza del termine di decadenza previsto per la domanda di indennizzo ex lege 210/1992 — che non può essere interrotto né sospeso — il termine di prescrizione del diritto al risarcimento è soggetto alla disciplina ordinaria.

Il termine non decorre dal momento della trasfusione, ma dal momento in cui il danneggiato acquisisce una consapevolezza della malattia e della sua riconducibilità causale alla trasfusione (Cass. 09/06/2023 n. 16468).

Secondo un orientamento ormai consolidato, tale consapevolezza può ritenersi senz’altro acquisita con il deposito della domanda amministrativa di indennizzo ex lege 210/1992 (Cass. 31/03/2016 n. 6213; Cass. 18/06/2019 n. 16217; Cass. 26/05/2021 n. 14470). Da quel momento decorrono senza dubbio i cinque anni per chiedere il risarcimento del danno.

La domanda di indennizzo non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento, trattandosi di azioni distinte. Chi ha già presentato domanda di indennizzo dovrebbe valutare tempestivamente anche l’azione risarcitoria, che normalmente consente di ottenere una tutela più ampia.

Quando è deceduto il danneggiato.

I familiari di chi è deceduto a seguito di un contagio da trasfusione hanno diritto di agire per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

In questo caso, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data del decesso, salva l’applicazione della più lunga prescrizione prevista per il reato di omicidio colposo, da valutare con riferimento alla data del contagio (Cass. SS.UU. 11/01/2008 n. 576).

Indennizzo e risarcimento: come si coordinano.

Indennizzo e risarcimento sono cumulabili, ma soggetti al principio della compensatio lucri cum damno.

Ciò significa che quanto eventualmente percepito a titolo di indennizzo viene detratto dal risarcimento complessivo riconosciuto dal giudice.

La giurisprudenza è costante in tal senso: dal risarcimento dovuto dal Ministero devono essere sottratti gli importi già corrisposti a titolo di indennizzo, al fine di evitare una duplicazione del ristoro per il medesimo danno (Cass. SS.UU. n. 584/2008; Cass. 17/06/2024 n. 25477).

Il sistema di tutela consente al soggetto danneggiato di ottenere non solo un indennizzo, ma anche il risarcimento integrale del danno. Tuttavia, la corretta gestione dei termini di prescrizione rappresenta un aspetto decisivo che richiede particolare attenzione sin dalle prime fasi.

In presenza di situazioni di questo tipo, può essere utile effettuare una valutazione tempestiva della propria posizione.