In un precedente articolo ho esaminato il diritto al risarcimento del danno da trasfusioni infette e i termini di prescrizione applicabili.

Ora vale la pena approfondire uno dei profili giuridici più delicati e complessi di questa materia: la distinzione tra nesso causale e colpa.

La questione non è meramente teorica giacché incide sulla possibilità di ottenere il risarcimento del danno anche per quelle trasfusioni avvenute in epoche in cui il virus responsabile dell’infezione non era stato ancora identificato scientificamente.

Il problema: responsabilità del Ministero per trasfusioni “antiche”

Uno degli argomenti più frequentemente opposti ai danneggiati dal Ministero della Salute nei giudizi risarcitori attiene all’epoca del contagio; non sarebbe possibile imputare al Ministero alcuna colpa per quelle infezioni contratte quando i virus dell’epatite B e C non erano stati ancora isolati e tipizzati, con conseguente impossibilità di prevenire il contagio.

Sul punto la giurisprudenza, negli anni, ha registrato un forte contrasto, risolto poi dalle Sezioni Unite del 2008 (Cass. SS.UU. 11/01/2008 n. 576 e n. 584) con un indirizzo che è stato fatto proprio, negli anni successivi, sia dai giudici di merito che dalla Cassazione stessa.

Le Sezioni Unite del 2008 hanno affermato che il Ministero della Salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica delle trasfusioni di sangue e dell’uso degli emoderivati, con obblighi di programmazione, vigilanza e controllo risalenti fin dagli anni ’60.

Dalla copiosa normativa del settore risalente a quel periodo si evince infatti che: fin dalla fine degli anni ’60 e dai primi anni ’70 era noto il rischio di trasmissione di epatiti virali; già all’epoca era possibile la rilevazione, seppure indiretta, dei virus attraverso la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo anti HBcAg; già all’epoca erano esclusi dalla donazione i soggetti con alterazioni dei valori delle transaminasi e delle GPT, indicatori ritenuti compatibili con infezioni epatiche.

Per queste ragioni, la giurisprudenza della Suprema Corte successiva alle Sezioni Unite ha riconosciuto la responsabilità del Ministero anche per quelle infezioni contratte in epoca anteriore al più risalente dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni.

Il contrasto giurisprudenziale del 2015 e la sua risoluzione

Va dato atto che sul punto si era formato, nel 2015, un orientamento difforme (Cass. n. 10291/2015; Cass. n. 1136/2015), secondo cui la responsabilità del Ministero richiedeva — oltre all’omissione dei controlli e all’esistenza della patologia — anche la prova della conoscenza oggettiva, ai più alti livelli scientifici, della possibile trasmissione virale attraverso il sangue al momento in cui le trasfusioni furono praticate.

Tale orientamento non ha avuto seguito. La Cassazione del 2019 ne ha spiegato l’errore di fondo: quel ragionamento, pur muovendo da alcuni passaggi motivazionali delle Sezioni Unite, ne tradiva le conclusioni, giungendo a un risultato incompatibile con il principio di diritto enunciato nel 2008.

Con l’ordinanza n. 2790 del 31 gennaio 2019, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha ribadito con nettezza un principio già enunciato dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 11/01/2008 n. 576 e n. 584) e progressivamente consolidatosi (Cass. n. 17084/2017; Cass. n. 7810/2018; Cass. n. 18520/2018): nesso causale e colpa sono due elementi distinti dell’illecito civile e obbediscono a criteri di accertamento diversi.

Il nesso causale — nel caso specifico il collegamento tra la trasfusione di sangue infetto e la patologia insorta — va accertato con valutazione ex post, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili al momento in cui il giudice decide, non al momento in cui la trasfusione viene praticata. Ciò che rileva è l’evento obiettivo dell’infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione.

La colpa, invece, attiene al profilo soggettivo dell’illecito e al criterio della prevedibilità dell’evento dannoso al momento dell’azione od omissione. In questa specifica materia, la colpa viene ravvisata perché, fin dagli anni ’60 del secolo scorso, esistevano regole giuridiche specifiche dettate dal legislatore proprio allo scopo di evitare il rischio d’infezione (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971). L’antigiuridicità dell’omissione deriva direttamente dalla violazione di tali obblighi normativi, non dalla prevedibilità soggettiva del danno.

La Corte lo dice esplicitamente: sovrapporre causalità e colpa — come aveva fatto l’orientamento minoritario del 2015 — significa spostare il criterio della prevedibilità dal piano soggettivo della colpa al piano oggettivo del nesso causale, con il risultato di rendere più difficile, se non impossibile, la prova della responsabilità per le trasfusioni più risalenti.

Le conseguenze pratiche

Il principio consolidato ha ricadute concrete sui giudizi risarcitori.

La responsabilità del Ministero della Salute per omessa vigilanza è configurabile anche per trasfusioni avvenute prima che il virus specifico fosse identificato scientificamente, a condizione che al momento delle trasfusioni esistessero strumenti di rilevazione indiretta del rischio — quali la misurazione delle transaminasi ALT e il metodo dell’anti HBcAg, già noti sin dalla metà degli anni Sessanta — e che esistessero obblighi normativi di controllo e vigilanza che il Ministero ha omesso di osservare.

In presenza di questi elementi, il nesso causale tra la trasfusione e la patologia viene apprezzato sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, che hanno consentito di identificare i virus responsabili. La data della trasfusione non costituisce di per sé un ostacolo al riconoscimento della responsabilità.

La distinzione tra nesso causale e colpa non è un esercizio accademico. È il fondamento giuridico che consente a chi ha subito un danno da trasfusioni infette — anche risalenti nel tempo — di ottenere tutela.

Comprendere questa distinzione significa capire perché anche le trasfusioni più risalenti nel tempo possono ancora dare luogo a responsabilità e risarcimento.