E’ molto frequente la possibilità di contrarre infezioni in ambito ospedaliero, così com’è probabile che il contagio possa causare il decesso del paziente, soprattutto se immunodepresso.
Bisogna chiedersi:
- quando la struttura sanitaria è responsabile per le infezioni correlate all’assistenza (ICA);
- qual è l’onere probatorio che incombe sul paziente danneggiato e, in caso di morte di quest’ultimo, sui suoi familiari per il riconoscimento del danno subito;
- quale prova deve fornire la Struttura sanitaria per liberarsi da responsabilità.
E’ senz’altro onere del paziente provare la contrazione dell’infezione in ambito ospedaliero, seguendo i seguenti criteri :
- temporale: numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall’ospedale prima della contrazione della patologia;
- topografico: insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento in assenza di patologie preesistenti;
- clinico: individuazione delle misure che sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria.
Spetta altresì al paziente provare il nesso causale, ossia la relazione tra il danno lamentato e l’infezione contratta.
Laddove il paziente muoia, ai familiari, che vogliano eventualmente agire per il risarcimento del danno, trattandosi di responsabilità extarcontrattuale, spetterà provare anche la negligenza e l’imperizia dei medici e della struttura ospedaliera coinvolti.
La struttura Ospedaliera, invece, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare di avere adottato tutte le misure utili per la prevenzione delle infezioni consistenti:
- nella redazione ed attuazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
- nella redazione ed attuazione di protocolli relativi alle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
- nella redazione ed attuazione di protocolli relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
- nell’indicazione delle caratteristiche della mensa e delle forme di distribuzione di cibi e bevande;
- nell’indicazione delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
- nell’indicazione della qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;
- nell’indicazione dell’avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
- nella specificazione dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori;
- nell’indicazione delle procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e delle profilassi vaccinali, nonché del rapporto numerico tra personale e degenti;
- nella specificazione della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
- nella redazione di un report da parte della direzione dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di far monitorare i germi patogeni – sentinella;
- nell’indicazione dell’orario dell’effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
Ovviamente non basterà produrre in giudizio i protocolli, ma bisognerà provare di averne dato atto nel caso specifico rappresentato al Giudice.
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