(Cass. civile ordinanza 02/02/2026 n. 2183)

I FATTI.

DIRITTO

La Corte di Cassazione prende in considerazione una serie di circostanze provate nei giudizi di merito e, nello specifico:

La Corte di Cassazione ricorda che la perdita del proprio genitore fa presumere in capo al figlio l’esistenza di un danno morale da perdita del rapporto parentale; per la liquidazione e la determinazione dell’entità del risarcimento è però necessario che la vittima provi l’intensità del rapporto affettivo che può ad esempio desumersi dal rapporto di convenienza, dalla presenza di frequentazioni o dagli  stati d’animo lamentati dal danneggiato.