Una donna, da poco separatasi di fatto dal marito e ricoverata presso il reparto di neurologia dell’Ospedale di Cagliari, si suicida, gettandosi dal terzo piano.

Il coniuge superstite agisce nei confronti dell’Ospedale imputando l’evento morte alla struttura e richiedendo un risarcimento dal danno pari a € 213.000.

Il Tribunale di Cagliari accorda all’uomo il risarcimento richiesto; 

La Corte d’appello ribalta la decisione, non riconoscendo nulla al marito superstite poichè lo stesso, al momento dell’evento luttuoso,  risultava separato di fatto dalla donna e, nel corso del giudizio,  non aveva provato la permanenza di un vincolo affettivo con la stessa.

La Corte di Cassazione ribalta la sentenza, confermando che il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato anche al coniuge legalmente separato giacchè la separazione non costituisce uno status definitivo e non esclude  la possibile ripresa della vita familiare in comune.

La sola prova del rapporto di coniugio, non ancora sciolto definitivamente con la  separazione, è dunque sufficiente a far scattare il diritto al risarcimento del danno.

Spetta a colui che ha causato il danno, nella specie l’ospedale, provare che il legame  tra gli ex coniugi non sussisteva o che si era attenuato a seguito della separazione di fatto o legale.

In mancanza di detta prova, il Giudice, sulla base degli elementi a sua disposizione, dovrà valutare in che misura la separazione abbia inciso sul presunto legame affettivo ancora esistente, calibrando l’entità del risarcimento.

Nel caso prospettato alla Corte, il marito aveva dichiarato  la permanenza di un legame affettivo sulla base delle seguenti circostanze: