La Corte di Cassazione si è ripetutamente pronunciata sulla gratuità delle prestazioni erogate ai malati di Alzheimer all’interno delle R.S.A. 
Spesso le rette non sono dovute perché a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Ma quando è onere dello Stato subentrare al degente ed alla sua famiglia?
La degenza è gratuita quando le prestazioni socio – assistenziali rese all’interno della Casa di Cura sono inscindibilmente connesse a quelle sanitarie.
Per capirci dobbiamo avere chiara la distinzione tra:
- prestazioni socio – assistenziali finalizzate a garantire la sorveglianza e l’assistenza del degente negli atti della sua vita quotidiana;
 
- prestazioni ad alta integrazione sanitaria rinvenibili laddove vi sia la necessità di un’assistenza continua, di trattamenti terapeutici e monitoraggio costante delle condizioni cliniche del soggetto, attività che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
 
Ebbene, le prestazioni ad alta integrazione sanitaria, ossia quelle che hanno una componente sanitaria preponderante, sono interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre quelle socio – assistenziali necessitano di una compartecipazione al pagamento della retta da parte del degente e dei suoi familiari.
La retta di una R.S.A. è perciò illegittimamente richiesta  laddove la componente sanitaria delle prestazioni rese prevalga su quella assistenziale; il paziente in questi casi ha diritto alla copertura totale da parte del Servizio Pubblico. 
Ma quando la componente sanitaria può dirsi preponderante rispetto a quella assistenziale così da far scattare la gratuità del ricovero?
Al fine di stabilire il regime di accollo delle spese di ricovero va attribuito rilievo all’esistenza di un nesso di strumentalità, cioè di un legame necessario tra le due tipologie di prestazioni, quella assistenziale e quella sanitaria.
La limitata autonomia della persona affetta da Alzheimer e la necessità  di essere supportata negli atti della vita quotidiana, non è presupposto sufficiente a giustificare il mancato pagamento della retta di degenza; in questo caso le prestazioni rese all’anziano sono considerate di natura socio – assistenziale.
Ciò che si richiede per l’esenzione totale è un trattamento terapeutico personalizzato (cure sanitarie specifiche) che deve necessariamente somministrarsi congiuntamente alla prestazione assistenziale.
In questi casi, è importante considerare il piano di cure personalizzato predisposto per il degente da cui possono evincersi le ragioni del suo ricovero, nonché le cure somministrategli.
Se l’esigenza del ricovero è quella di mera assistenza e sorveglianza, la retta non può imputarsi al Servizio Sanitario Nazionale.
Laddove invece vi sia la necessità di ricevere cure di tipo sanitario eseguibili attraverso un piano specifico e sotto la sorveglianza di personale specializzato, allora la retta sarà a carico dello Stato.
Si consiglia un preventivo parere medico – legale per capire la natura delle prestazioni rese.
In concreto, per fare degli esempi:
- è stata ritenuta prevalente la componente sanitaria nel caso di una signora affetta da demenza senile in morbo di Alzheimer, con atrofia cerebrale, caridiopatia fibrillante, stenosi della valvola aortica, iperetensione arteriosa, panvasculopatia, poli artrosi , ospetorosi, esiti di protesi di anca destra, incontinenza urinaria, diverticolosi. 
In questo caso il supporto medico ed infermieristico della casa di cura è stato giudicato indispensabile per la gestione delle gravi patologie da cui era affetta la donna che necessitavano dell’intervento di personale sanitario specializzato; - altrettanto dicasi di una paziente portatrice di catetere affetta da Alzheimer, ma anche da altre patologie come morbo di parkinson, sindrome bipolare in trattamento, ipersodiemia ed ipopotassiemia.