Trasfusioni infette: indennizzo e risarcimento del danno.
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Leggi tuttoLo Studio Legale Votta assiste in tutta Italia chi ha subito danni alla salute in seguito a emotrasfusioni/emoderivati o vaccinazioni, curando sia l’indennizzo ex lege sia — quando sussistono responsabilità — il risarcimento integrale. Partiamo da una verifica medico-legale rigorosa del nesso causale e dalla raccolta della documentazione (tracciabilità trasfusioni, farmacovigilanza, referti), per definire una strategia su misura tra fase indennitaria, negoziazione stragiudiziale e, se necessario, azione giudiziale. Chiarezza sulle differenze tra indennizzo e risarcimento, sui termini da rispettare e su rischi/tempi/costi guida ogni decisione, con l’obiettivo di ottenere tutele effettive e il giusto ristoro dei pregiudizi subiti.
Eventi avversi successivi ad una trasfusione o ad una vaccinazione possono incidere profondamente sulla vita delle persone e delle famiglie. Lo Studio Legale Votta assiste chi ha riportato danni alla salute a ottenere le prestazioni indennitarie previste dalla legge e, quando ricorrono i presupposti, anche il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti civilmente responsabili.
Operiamo in tutta Italia, con un metodo che unisce analisi medico-legale e specialistica rigorosa, conoscenza aggiornata della normativa e un dialogo chiaro con il cliente su tempi, costi e strategie.
Cosa facciamo
Indennizzo e risarcimento sono strumenti diversi: il primo non richiede la prova della colpa bensì soltanto l’accertamento della somministrazione della trasfusione infetta e/o del vaccino, del danno irreversibile alla salute e del nesso causale tra somministrazione e danno. L’indennizzo è fissato in una somma determinata dal legislatore e non contempla mai l’integrale ristoro dei pregiudizi subiti.
Il risarcimento del danno mira invece al ristoro integrale dei danni e richiede l’accertamento della responsabilità civile per colpa e dunque del comportamento negligente ed imperito.
Documentazione utile
Tematiche legali connesse
Assistenza per quadri neurologici, autoimmuni, cardiaci (es. miocarditi/pericarditi), anafilassi e altre complicanze clinicamente significative con esiti permanenti.
Valutazione dei presupposti di legge, predisposizione dell’istanza per ottenere l’indennizzo, interlocuzione con le autorità competenti e gestione della pratica successiva all’eventuale diniego dei ricorsi volti a richiedere l’indennizzo.
Gestione della richiesta di indennizzo e, quando possibile, anche della richiesta di risarcimento danni laddove sussistano sia i presupposti della prestazione indennitaria che della responsabilità civile.
Verifica della completezza e chiarezza delle informazioni fornite prima della somministrazione del vaccino, tutela in caso di consenso carente o viziato.
Profili di responsabilità per omessa diagnosi o ritardo nel trattamento dell’evento avverso, percorsi di presa in carico e continuità delle cure.
Approccio con professionisti dedicato alle situazioni che richiedono particolare protezione trattandosi di soggetti fragili.
Per i casi non strettamente vaccinali ma affini sul piano medico-legale, lo studio segue comunque iter indennitari e risarcitori connessi ai prodotti sanitari e alle terapie somministrate.
Cosa tuteliamo
Come si svolge l’iter
FAQ
No.
In tema di danni da vaccinazione obbligatoria o da emotrasfusioni, ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo previsto, grava sull’interessato l’onere di provare l’effettuazione della somministrazione vaccinale o dell’emotrasfusione infetta, il verificarsi del danno alla salute e il nesso causale tra vaccinazione ed emotrasfusione infetta e danno.
Sì.
Nell’ipotesi di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di vaccini, la domanda di risarcimento del danno rivolta al Ministero della Salute può concorrere con la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennità ex l. n. 210 del 1992, che trova la sua ratio nel principio di solidarietà.
Per presentare la domanda di indennizzo la legge prevede un termine perentorio di decadenza di tre anni a partire dalla consapevolezza del danno subito e del nesso tra questo e la vaccianziono l’emotrasfusione.
Trattandosi di decadenza questo termine non è può essere interrotto.
Per presentare la domanda di risarcimento il termine di prescrizione è di cinque anni a partire dalla consapevolezza del danno subito e del nesso tra questo e la vaccinazione o l’emotrasfusione.
Trattandosi di prescrizione il termine può essere interrotto con l’inoltro ai soggetti civilmente responsabili di un’intimazione, ovvero di una richiesta danni di natura stragiudiziale.
Chiarezza, trasparenza e rispetto della persona guidano ogni scelta. Lo Studio Legale Votta segue il cliente in prima persona, fornendo indicazioni comprensibili e aggiornamenti puntuali affinchè ogni decisione venga assunta liberamente e con la più ampia consapevolezza.
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