(Cass. civile ordinanza 02/02/2026 n. 2183)
I FATTI.
- Nel 2008 un uomo, nel corso di alcuni controlli, viene ucciso da due agenti della polizia ferroviaria;
- La Corte d’Assise d’Appello di Milano ritiene i due agenti responsabili dell’omicidio dell’uomo, condannandoli a risarcire ai suoi due figli la somma di € 150.000,00.=. a testa;
- Dopo due anni dal decesso, il terzo figlio dell’uomo, all’età di ventuno anni, apprende della morte del padre dalla sorellastra, dopo essere stato contattato da lei tramite i social network;
- il ragazzo, premesso di essere stato abbandonato dal genitore all’età di tre anni, decide di agire contro il Ministero dell’Interno per chiedere il risarcimento del danno conseguenza della morte del padre quantificato in € 150.000, la stessa somma liquidata agli altri due fratelli;
- il Ministero riconosce l’illiceità del fatto e il legame biologico, ma contesta il danno richiesto dal giovane, a suo avviso eccessivo per un figlio che dall’età di tre anni non aveva avuto alcun rapporto con il proprio genitore;
- Il Tribunale di Bologna e la Corte d’Appello accolgono la richiesta di risarcimento danni del ragazzo, ridimensionando le sue pretese e liquidandogli la somma di € 53.000,00.=.
- Il danneggiato propone ricorso in Cassazione.
DIRITTO
La Corte di Cassazione prende in considerazione una serie di circostanze provate nei giudizi di merito e, nello specifico:
- il fatto che il giovane avesse appreso della morte del padre dopo due anni e solo perché contatto sui social network dalla sorellastra che gli aveva chiesto se fosse effettivamente figlio del deceduto;
- che il ragazzo non avesse mai cercato negli anni di riallacciare un rapporto con il proprio genitore, neppure alla maggiore età;
- che egli stesso avesse dichiarato al Tribunale di provare nei confronti del padre deceduto sentimenti di rabbia e rancore per l’abbandono subito;
La Corte di Cassazione ricorda che la perdita del proprio genitore fa presumere in capo al figlio l’esistenza di un danno morale da perdita del rapporto parentale; per la liquidazione e la determinazione dell’entità del risarcimento è però necessario che la vittima provi l’intensità del rapporto affettivo che può ad esempio desumersi dal rapporto di convenienza, dalla presenza di frequentazioni o dagli stati d’animo lamentati dal danneggiato.