(Cassazione civile – ordinanza 30.11.2025 n. 31209)
Un operaio, senza un regolare contratto e senza copertura assicurativa, svolge, per conto di una società, attività lavorativa all’interno di un capannone industriale.
Il capannone è privo di misure di sicurezza, mancando di impianto idrico ed elettrico, nonché di scale di accesso ai piani e di parapetti.
L’uomo, nello svolgimento della sua attività lavorativa, cade da un’altezza di 5 metri, scivolando da una pedana posta su un carrello elevatore.
A seguito della caduta muore.
La moglie e le figlie agiscono oltre che contro la società per cui l’uomo lavorava anche contro i proprietari del capannone, chiedendo loro il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del loro caro ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.; nello specifico per aver tollerato lo svolgimento dell’attività lavorativa dell’uomo in condizioni di pericolo all’interno di un immobile inidoneo alla sicurezza dei lavoratori e senza alcuna misura di sicurezza.
Il Tribunale di Pescara accoglie le richieste risarcitorie dei parenti della vittima, affermando la responsabilità dei proprietari del capannone ai sensi art. 2051 c.c., responsabilità da cose in custodia, per la cui configurazione è sufficiente dimostrare il nesso causale ossia il legame tra la cosa in custodia (nel caso di specie il capannone) e il danno (qui la morte dell’operaio); al danneggiato, dunque, spetta solo il compito di provare che il fatto dannoso è stato causato dalla cosa in custodia.
La Corte d’Appello ribalta la decisione, negando la responsabilità dei proprietari del capannone e riconducendo l’evento dannoso all’uso anomalo del carrello elevatore.
I familiari del pover’uomo si rivolgono così alla Corte di Cassazione che, accertata l’assenza di misure minime di sicurezza all’interno del capannone nonché le condizioni pericolose dello stesso, riconosce l’esistenza di un collegamento tra la natura del capannone e la morte dell’operaio.
Da qui la “responsabilità da cose in custodia” dei proprietari del capannone per la cui configurazione è sufficiente il collegamento tra il bene di cui si ha la custodia e l’evento dannoso.
Ad avviso della Corte, poi, il comportamento del lavoratore non può considerarsi neppure imprevedibile e dunque tale da integrare il caso fortuito, tenuto conto dell’assoluta assenza di misure di sicurezza e della pericolosità dei luoghi teatro dell’incidente che rendevano obbligatorio per il lavoratore espletare le sue mansioni proprio nelle forme e nei modi tenuti.