(Ancora sulla responsabilità da cose in custodia – Tribunale Milano 20/12/2024 n. 11032).
Nel corso di una giornata piovosa, nell’uscire da un supermercato sito a Milano in viale Umbria, una donna, affetta da fibromialgia (malattia reumatica che provoca dolori alle ossa), scivola.
Il capitombolo avviene in prossimità della porta scorrevole automatica che conduce ai parcheggi a causa dell’ingente quantità di acqua piovana che lì si era accumulata.
La presenza dell’acqua non era segnalata e in loco c’era solo un piccolo zerbino; mancava invece il tappeto antiscivolo posizionato solo successivamente all’incidente.
A seguito della brutta caduta, la donna “distorceva entrambe le ginocchia verso l’interno e fletteva la schiena in modo innaturale”, procurandosi danni permanenti rilevanti e, nello specifico un “trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione del menisco”.
Il Supermercato si difendeva affermando che il luogo della caduta non poteva considerarsi pericoloso, giacché è assolutamente prevedibile che, durante una giornata di pioggia il pavimento, in prossimità delle porta d’entrata e d’uscita, possa essere bagnato.
L’incidente dunque doveva ricondursi alla disattenzione della donna da considerarsi interamente responsabile dei fatti o almeno corresponsabile.
Il Tribunale di Milano accertava innanzitutto la veridicità del racconto della signora e successivamente la sottoponevano ad una visita medico – legale per accertare l’entità delle lesioni subite.
Venivano visionate le fotografie dello stato dei luoghi e sentiti due testimoni che confermano le circostanze dell’accaduto.
Nello specifico chiarivano al Giudice:
- che il giorno dell’incidente a Milano era in corso un violento temporale;
- che il pavimento del supermercato, in prossimità delle porte d’entrata e d’uscita, era bagnato;
- che l’acqua si confondeva con il pavimento lucido;
- che la presenza di acqua non era segnalata da alcun cartello;
- che in quel punto la clientela era solita chiudere gli ombrelli;
- che la signora era effettivamente caduta rovinosamente a terra.
Il Giudice disponeva una Consulenza Tecnica al fine di verificare l’entità dei danni lamentati dalla signora. L’ausiliario del Giudice accertava:
- che i danni subiti dalla donna erano pari al 17 – 18%;
- che la fibromialgia, patologia di natura reumatica da cui era affetta la signora, non aveva influito sui pregiudizi lamentati, tutti riconducibili alla caduta.
Dopo quest’accurata indagine, il Tribunale concludeva per la natura insidiosa dei luoghi teatro dell’incidente e per l’intrinseca potenzialità dannosa dell’acqua presente sulla pavimentazione del supermercato che, a causa della sua trasparenza, si confondeva con il pavimento anch’esso lucido.
Il Giudice però riconosceva anche una corresponsabilità, nella misura del 20%, della donna che era caduta all’uscita dal supermercato, quando, entrando, aveva già potuto appurare che il pavimento era bagnato e lo zerbino posizionato piccolo ed inidoneo ad assorbire una quantità copiosa di acqua.
Il Giudice riconosceva altresì che i danni conseguenza della caduta avevano inciso anche sulla qualità di vita della donna che, dopo l’incidente, aveva perso la capacità di deambulare in autonomia, dovendo ricorrere all’ausilio di un bastone; da qui un aumento del 15% della componente dinamico – relazionale del danno.
In totale alla donna vengono riconosciuti € 77.521,74.=, tenuto conto della personalizzazione del 15% e di un suo concorso nella misura del 20%.