La terza sezione della cassazione civile si pronuncia sulla caduta accidentale di un alunno.
Una mattina, all’inizio delle lezioni (8.30 circa), un bambino delle elementari inciampa in classe, cade e si procura delle lesioni al mento. In quel momento la maestra, in lieve ritardo, non è ancora arrivata e la classe è sorvegliata dalla collaboratrice scolastica.
I genitori del piccolo agiscono in giudizio contro l’istituto Scolastico ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal minore, ritenendo l’incidente conseguenza della mancata vigilanza dell’alunno da parte della scuola.
La causa viene estesa all’assicurazione che interviene in giudizio aderendo alle difese dell’Istituto scolastico e del Ministero ed asserendo che il capitombolo fosse da ricondursi al caso fortuito e non imputabile ad un comportamento negligente del personale o della scuola stessa.
Al giudizio vengono allegate le relazioni della Dirigente scolastica e della collaboratrice scolastica presente al fatto.
Il Giudice di pace di Nola accoglie le richieste dei genitori e riconosce loro un risarcimento pari ad € 3.500,00.=.
Di diverso avviso il Tribunale di Napoli davanti al quale la compagnia d’assicurazione impugna la sentenza e che riconduce l’inciampo del minore ad un evento imprevedibile nei confronti del quale nulla avrebbe potuto fare l’Istituto Scolastico se non fornire, come in effetti accaduto, la sorveglianza della classe da parte della collaboratrice, in attesa della maestra in lieve ritardo.
Ad avviso del Tribunale:
- la caduta non poteva essere scongiurata in alcun modo dalla collaboratrice scolastica, né avrebbe potuto essere evitata dalla maestra ove fosse stata presente;
- nessuna ulteriore misura preventiva, oltre quelle attuate, poteva richiedersi alla scuola.
Dello stesso avviso la Corte di Cassazione che riconduce definitivamente l’episodio al caso fortuito, rigettando il ricorso presentato dai genitori del bambino contro la sentenza del Tribunale di Napoli.