Un bimbo di circa otto anni si introduce all’interno di una zona circondata da un recinto chiuso da un cancello i cui battenti sono assicurati da una catena e dov’è custodito un cane al guinzaglio.

Il minore si avvicina all’animale e lo molesta con un bastoncino; la bestia infastidita lo aggredisce, procurandogli delle lesioni.

I genitori del piccolo agiscono nei confronti del proprietario del cane, chiedendo il risarcimento dei danni patiti dal proprio figlio ed asserendo che l’evento dannoso è  da imputarsi ad una condotta negligente ed imprudente del padrone.

Il Giudice di primo grado accoglie la richiesta di risarcimento danni dei genitori del piccolo, condannando il proprietario del cane al pagamento di un importo pari a complessivi €  9.620,49.=.

Di diverso avviso la Corte d’Appello che concentra la sua attenzione sulle  seguenti circostanze:

Degno di censura poi il comportamento dei genitori  che avevano omesso di vigilare sul proprio figlio, lasciando che lo stesso si avvicinasse al cane indisturbato.

Del medesimo avviso la Corte di Cassazione che, pur dichiarando il ricorso improcedibile perché implicante valutazioni di fatto riservate al giudice di merito,  conferma la sentenza della Corte d’Appello, ribadendo  che la responsabilità in capo ai padroni per i danni cagionati dai loro animali (art. 2052 cc) ha natura oggettiva e prescinde dalla colpa.

Pertanto per il danneggiato è sufficiente dimostrare il rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo.

Dal canto suo il proprietario può andare esente da responsabilità solo ove provi il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile ed inevitabile che può essere integrato anche da un comportamento  tenuto dal danneggiato.

Trattandosi di valutazione fattuale che non compete alla Corte di legittimità, nessuna censura alla decisione della Corte d’Appello di Napoli che ha considerato riconducibile al caso fortuito il comportamento del bambino di 8 anni che si è introdotto in un luogo recintato infastidendo un cane legato al guinzaglio. 

Detto comportamento, tenuto altresì conto dell’omessa vigilanza dei genitori sul bambino, è stato considerato imprevedibile ed eccezionale.