Un paziente viene sottoposto a un’operazione di artrodesi L3 – L4 – L5.

A causa di un’emorragia insorta durante l’intervento, egli subisce una seconda operazione nel corso della quale, differentemente da quanto accaduto in precedenza, i medici predispongono un sistema di drenaggio per la gestione di eventuali emorragie. 

Bisogna premettere che, in fase pre – operatorio e di anamnesi, il paziente omette di riferire ai chirurghi:

Questa circostanza si rivelerà fatale.

All’esito dell’accidentale iter chirurgico, l’uomo subisce postumi invalidanti importanti e nello specifico difficoltà alla minzione e alla funzione erettile, tanto che l’Inps gli riconoscerà un‘invalidità pari al 100%.

L’uomo agisce in giudizio nei confronti della struttura sanitaria e del medico ritenuto responsabile per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e a suo dire riconducibili ad una superficialità nell’esecuzione dell’operazione e segnatamente alla mancata predisposizione di un sistema di drenaggio, approntato invece nel corso del secondo intervento chirurgico. A lui si uniscono la moglie ed il figlio per i danni subiti in proprio e conseguenza della grave invalidità patita dal loro caro. 

In giudizio, la struttura sanitaria respingeva la richiesta risarcitoria, asserendo che l’evento infausto si era verificato  perché il paziente aveva taciuto, in sede di anamnesi, la prolungata assunzione di farmaci anticoagulanti che favoriscono il verificarsi di emorragie. I medici, dunque, se correttamente informati, avrebbero provveduto fin da subito a predisporre un sistema di drenaggio.

La consulenza tecnica d’ufficio predisposta dal Tribunale  stabiliva che il motivo dell’evento infausto era da ricondursi alla mancata predisposizione del sistema di drenaggio nel corso del primo intervento ascrivibile tuttavia non ad una negligenza degli operatori sanitari, bensì alla circostanza che i medesimi non erano stati informati dell’assunzione da parte del paziente di farmaci anticoagulanti, circostanza che aveva favorito il verificarsi dell’emorragia del cavo operatorio.

I Giudici, compresi quelli della Cassazione hanno imputato detta carenza informativa unicamente al paziente, asserendo che era suo onere, in presenza dell’esecuzione di un’operazione programmata, informare  i chirurghi delle patologie di cui aveva sofferto e soffriva, ameno quelle più importanti,  e dei farmaci assunti e che stava assumendo.

Ci si chiede che ruolo abbia avuto in questa vicenda il Medico di Medicina Generale giacché le informazioni circa le pregresse e attuali patologie del paziente nonché i farmaci assunti dovrebbe essere fornite ai chirurghi da detto professionista nella scheda di accesso all’Ospedale in fase pre – operatorio allorché il paziente viene sottoposto a tutti quegli accertamenti necessari in vista del programmato intervento chirurgico.

E’ davvero singolare che si addossi al paziente la responsabilità di non avere correttamente notiziato i medici circa le sue patologie pregresse, non essendo i pazienti in grado di discernere le notizie importanti da quelle meno importanti e soprattutto potendo i medesimi non avere un bagaglio culturale sufficiente o non essere nelle condizioni fisiche e psicologiche migliori per riuscire a fornire simili notizie senza omettere nulla di importante.

È compito del medico di medicina generale fornire una descrizione accurata  del paziente che ha in carico.

Situazioni di tal genere saranno sicuramente scongiurata allorché diventerà operativo Profilo Sanitario Sintetico, un documento informatico facente parte del fascicolo sanitario elettronico,  che i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera Scelta, sotto la loro responsabilità, sono chiamati a redigere  e che riassumerà la storia clinica e le condizioni di salute del paziente, favorendone la presa in carico.