Permanenza in Hospice e trasferimento in RSA di malati terminali – Legittimità e Limiti.

Il caso

A volte accade che a un malato oncologico in fase terminale, ricoverato in Hospice e le cui condizioni di salute si sono stabilizzate, venga proposto il trasferimento in R.S.A. con retta parzialmente a carico suo o della sua famiglia.

Per quanto tempo una persona affetta da una malattia incurabile in fase terminale ha diritto a rimanere ricoverata in Hospice?

Può essere trasferito in R.S.A. allorché le sue condizioni si siano stabilizzate, pur essendo ormai alla fine della sua vita?

La l. 38/2010 riconosce il diritto di ogni persona ad accedere alle cure palliative (e alla terapia del dolore), ovvero a quegli interventi terapeutici diagnostici e assistenziali rivolti sia alla persona malata che al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura dei pazienti la cui malattia di base rientra tra quelle croniche ed evolutive per cui non esistono terapie (art. 23 DPCM 12/01/2017) o è caratterizzata da una prognosi infausta ormai prossima (art. 31 DPCM 12/01/2017).

Il diritto di accesso alle cure palliative è configurato dall’art. 1 comma 1 della l. n. 38/2010 quale diritto soggettivo dell’individuo e ricondotto agli artt. 32 della Costituzione (che tutela il diritto alla salute), e art. 2 della Costituzione (che tutela la persona umana e i diritti inviolabili dell’individuo).

Le cure palliative vengono erogate mediante l’adozione di un modello sanitario in rete costituto da servizi territoriali e ospedalieri, sanitari e sociali che operano coordinandosi a livello nazionale e regionale.

La finalità è quella di garantire continuità assistenziale al malato accompagnandolo dalla struttura ospedaliera al domicilio.

Il sistema non si limita ad erogare singole “prestazioni”, ma prevede una presa in carico globale della persona, attraverso una rete integrata di servizi:

L’Hospice è una struttura pubblica sanitaria dedicata allepersone in fase avanzata di malattia che necessitano di cure palliative. La degenza è totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Ad essa si accede tramite richiesta inviata dal Medico di Medicina Generale, dall’Ospedale o dalla Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)

Il D.P.C.M 12 /01/2017 rafforza l’impianto della l. 38/2010 e chiarisce che:

Il DPCM 12/01/2017 opera tuttavia una distinzione tra:

In questo secondo caso il Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito della rete locale di cure palliative, garantisce alle persone nella fase terminale della loro vita affette da malattie progressive in fase avanzata, a rapida evoluzione e con prognosi infausta, un complesso di prestazioni: mediche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura di preparati per nutrizione artificiale, nonché prestazioni alberghiere e perfino sostegno spirituale.

Questi trattamenti sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (art. 31 n. 2 DPCM 12/01/2017).

A mio avviso, dunque, il trasferimento di un malato oncologico in fase terminale dall’Hospice in una R.S.A. è possibile solo se la RSA sia in grado di garantire lo stesso livello di assistenza e cure dell’Hospice.

Il paziente, inoltre, può essere trasferito in RSA, ma la retta non può essere posta a carico della famiglia quando egli si trova nella fase terminale della sua vita e necessita di cure palliative.