(Tribunale di Venezia 01/01/2026 n. 1)
Un’anziana signora, ricoverata presso una casa di cura, nel primo pomeriggio di una giornata di marzo 2022, mentre si trova da sola nella sua stanza, cade dalla carrozzina dov’ è seduta.
Il personale della R.S.A. aveva omesso di posizionare il prescritto tavolino di contenimento sulla carrozzina.
A seguito della caduta la donna riportava un trauma facciale, alla spalla destra e all’arto inferiore.
Veniva soccorsa e trasportata nel vicino ospedale dove, il giorno successivo, sopraggiungeva uno stato soporoso determinato da una vasta emorragia cerebrale conseguenza della caduta.
L’intervento chirurgico veniva escluso a causa delle patologie di cui la paziente già soffriva.
L’anziana moriva.
L’azione giudiziaria degli eredi
A seguito dell’evento dannoso, gli eredi della donna agivano in giudizio nei confronti della casa di riposo e della società cui era stato affidato il servizio di assistenza ai degenti mediante personale specializzato.
I familiari chiedevano il risarcimento dei danni subiti:
- iure proprio, per il danno parentale conseguenza della perdita della congiunta;
- iure hereditatis, per il danno biologico terminale maturato in capo alla defunta nel periodo intercorso tra la caduta e il decesso.
L’accertamento della responsabilità
Nel corso del processo venivano sentiti diversi testimoni che confermavano che al momento della caduta:
- la signora si trovava da sola nella stanza;
- la carrozzina era priva del tavolino di contenimento;
- che la carrozzina oltre a fungere da supporto per i pasti costituiva anche un presidio di sicurezza prescritto dal medico della struttura.
Sulla base delle testimonianze e della documentazione clinica acquisita, il giudice ha ritenuto provata la responsabilità della casa di riposo e della società appaltatrice del servizio di assistenza per violazione dell’obbligo di custodia e vigilanza nei confronti della paziente.
Il nesso causale tra la caduta e il decesso è stato accertato anche sulla base della consulenza tecnica espletata nell’ambito del procedimento penale avviato a seguito dell’evento.
Il risarcimento riconosciuto
Agli eredi è stato riconosciuto il danno parentale patito iure proprio per la perdita della congiunta.
Non è stato invece riconosciuto il danno biologico terminale, tenuto conto:
- del breve lasso di tempo intercorso tra la caduta e la morte;
- della circostanza che l’anziana non aveva percepito l’imminenza della sua fine.
ll principio affermato dal Tribunale
Il Tribunale di Venezia, con questa pronuncia, conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Le case di riposo rispondono delle cadute degli ospiti quando non sono in grado di dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per prevenire l’evento dannoso.
Tra tali precauzioni rientrano, in particolare:
- adeguata vigilanza sugli ospiti fragili o non autosufficienti;
- utilizzo dei presidi di sicurezza prescritti;
- presenza di personale adeguatamente formato.
In tali ipotesi si configura una vera e propria “colpa da organizzazione per mancata custodia” con conseguente obbligo di risarcire i danni subiti dai familiari in caso di lesioni o di decesso dell’ospite.