Il caso della nave Ugo Diciotti
(Cass. civile, Sezioni Unite 06.03.2025 n. 5992)
Nel 2018 alcuni cittadini eritrei si rivolgono al Tribunale di Roma chiedendo la condanna del Governo italiano, dell’allora Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Interno al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima restrizione della loro libertà personale avvenuta a bordo della nave della Guardia Costiera Ugo Diciotti.
Dopo essere stati soccorsi in mare i migranti:
- rimanevano per 4 giorni al largo, in assenza di autorizzazione all’attracco;
- per ulteriori 6 giorni restavano a bordo della nave militare nel porto di Catania, senza poter sbarcare.
In totale, 10 giorni senza un provvedimento formale che giustificasse la limitazione della loro libertà personale.
La difesa del Governo e del Ministro dell’Interno.
Il Governo, la Presidenza del Consiglio ed il Ministro dell’Interno si difendono sostenendo:
- che il mancato consenso allo sbarco costituisce un atto politico sottratto al sindacato giurisdizionale;
- che la scelta governativa si inserisce in un contesto di forte tensione internazionale ed in una politica volta a limitare gli sbarchi o ad ottenere una redistribuzione dei migranti a livello europeo.
Le decisioni dei giudici di merito.
- Il Tribunale di Roma qualifica l’atto come politico e dunque insindacabile davanti a un giudice;
- la Corte d’Appello di Roma, invece, lo considera un atto amministrativo. Nega tuttavia il risarcimento richiesto per assenza di colpa da parte del governo e per mancata prova del danno subito dai cittadini eritrei.
Il ricorso in Cassazione.
I cittadini eritrei ricorrono davanti alla Corte di Cassazione sostenendo che:
- la permanenza forzata su una nave militare in assenza di un atto motivato è da considerarsi detenzione arbitraria, come tale contraria non solo alla legge ordinaria ma addirittura alla Costituzione;
- la privazione della libertà personale lede la dignità della persona e costituisce un danno suscettibile di essere provato anche per presunzioni.
Il principio affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite afferma un principio centrale in uno Stato di diritto: l’azione di governo, quando incide sui diritti fondamentali della persona, come la libertà personale non può mai dirsi atto politico e deve esser soggetta al controllo giurisdizionale.
L’azione di governo, anche ove suffragata da ragioni politiche, non può sottrarsi al sindacato dei giudici quando si pone in contrasto con i principi e i limiti posti dalla Costituzione e dalle leggi, soprattutto allorchè si discute di diritti inviolabili della persona tutelati dall’art. 2 della Costituzione.
La libertà personale è tutelata:
- dall’art. 13 della Costituzione che indica i casi in cui lo Stato può limitarla (solo in presenza di un atto motivato dell’autorità giudiziaria o in caso di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria);
- art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;
- dall’art. 5 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo;
- art. 6 della Carte dei Diritti fondamentali dell’Uomo.
Soccorso in mare e diritto internazionale.
La Corte di cassazione richiama l’obbligo di soccorso in mare fondato:
- su un’antica regola di carattere consuetudinario cui si sono conformate le principali convenzioni di diritto internazionale;
- la convenzione SOLAS (convenzione per la salvaguardia della vita in mare);
- la convenzione SAR (convenzione sulla ricerca ed il soccorso in mare).
Tali convenzioni impongono allo Stato, responsabile delle operazioni di “Search and Rescue”, di consentire lo sbarco dei profughi nel più breve tempo possibile, in un luogo sicuro, inteso non solo come luogo in cui gli stessi possano trovare protezione fisica, ma anche dove possano esercitare i loro diritti fondamentali tra cui la possibilità di chiedere asilo.
L’obbligo di soccorso in mare prevale su logiche politiche di contenimento dei flussi migratori.
La responsabilità della Pubblica Amministrazione
Nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità extracontrattuale implica che il danneggiato provi:
- l’illegittimità della condotta;
- la colpa;
- il danno.
L’illegittimità nel caso specifico è data dalla violazione delle norme sopra richiamate e, in special modo, dei principi dettati dalla Costituzione.
La colpa è ravvisabile ad avviso della Cassazione tutte le volte in cui, come nel caso di specie, l’atto amministrativo venga adottato in violazione dei principi di buona fede, correttezza e buona amministrazione cui deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa.
Né può invocarsi un errore nell’interpretazione della legge, non sussistendo un’oggettiva incertezza nell’apparato normativo posto a tutela della libertà personale dell’individuo.
Sotto il profilo della colpa irrilevante, dal punto di vista civilistico, la circostanza che, all’epoca, il Senato ebbe a negare l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’allora Ministro dell’interno per i reati di sequestro di persona pluriaggravato e, nello specifico, per
Quanto al danno la prova dello stesso può essere fornita anche tramite presunzioni gravi,
Alcune considerazioni personali.
ll caso Ugo Diciotti non riguarda soltanto una vicenda migratoria.
Attiene ai rapporti tra poteri dello Stato e diritti fondamentali della persona.
In uno Stato di diritto il potere pubblico non è sovrano, ma incontra sempre dei limiti.
La Costituzione non autorizza la compressione della libertà personale di nessun essere umano per ragioni di opportunità politica e stabilisce chiaramente il perimetro e la misura dell’azione pubblica.