Un signore, in pieno giorno, inciampa in un palo della segnaletica stradale abbandonato su un marciapiede del comune di Roma, cade a terra e si procura una frattura ad una costola.
Chiama in causa il comune di Roma a cui, in qualità di custode della pubblica via, chiede il risarcimento dei danni conseguenza del suo capitombolo quantificati in complessivi € 13.611,77.
I giudici di merito (sia il Tribunale che la Corte d’Appello) rigettano la richiesta e nulla riconoscono al malcapitato rimproverandogli una condotta negligente idonea ad integrare il caso fortuito e ad escludere così la responsabilità del Comune.
A parere dei giudici il pover’uomo è stato disattento.
Infatti: Il palo come evidente dalle stesse fotografie prodotte al Giudice dal danneggiato era di grosse dimensioni.
Inoltre, come confermato dai testimoni sentiti nel corso del processo avanti al Tribunale:
la caduta si era verificata di giorno; la visibilità era buona, c’era il sole e il palo non era coperto da vegetazione.
Infine, come confermato dallo stesso danneggiato:
l’incidente si era verificato vicino a casa sua e dunque in luoghi che egli avrebbe dovuto conoscere e che verosimilmente aveva già percorso;
la caduta era avvenuta alle ore 12.30 circa, in condizioni atmosferiche normali
La Cassazione conferma le decisioni dei giudici di merito, ribadendo un orientamento ormai costante in tema di responsabilità da cose in custodia.
La responsabilità da cose in custodia disciplinata dall’art. 2051 cc. è una responsabilità oggettiva per la cui configurazione è sufficiente dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; al danneggiato dunque spetta solo l’onere di provare che il fatto dannoso è stato causato dalla cosa in custodia.
Da parte sua il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare che l’evento è imputabile a caso fortuito o forza maggiore.
Per la giurisprudenza costituisce caso fortuito anche la condotta imprudente della vittima, laddove essa sia oggettivamente imprevedibile ed inevitabile. A tal proposito diviene rilevante indagare e valutare se il danneggiato abbia rispettato il dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione.
Ciò premesso, la responsabilità del custode è da escludersi quando la condotta della vittima abbia costituito un’evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale; la circostanza che il comportamento distratto del malcapitato fosse prevedibile è considerata circostanza irrilevante ai fini dell’imputabilità della responsabilità.
Nel nostro caso dunque anche per la Corte di Cassazione, che conferma così le decisioni dei giudici di merito, il Comune di Roma, in qualità di custode della strada teatro dell’incidente, non può dirsi responsabile “essendosi valutata l’imprudenza o la negligenza del cittadino in relazione all indubbia piena visibilità del palo segnaletico sul marciapiede, tanto più che il sinistro avvenne in pieno giorno”.
(commento a Cass. civ. ordinanza 01/08/2025 n. 22242)