Con l’ordinanza 06.08.2025 n. 2276 la Corte di Cassazione ribadisce che l’assegno una tantum, riconosciuto dall’art. 3 comma 3 della l. 210/1992 in favore dei superstiti di soggetto deceduto a causa di una malattia conseguenza di emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, spetta solo ove il superstite provi la vivenza a carico, ossia di essere stato economicamente a carico del deceduto.
I giudici ricordano che, poiché l’indennizzo riconosciuto ai superstiti non ha funzione riparatoria bensì assistenziale di ristoro, per provare la vivenza a carico non è sufficiente la mera circostanza della coabitazione e dunque la semplice allegazione in giudizio del certificato di stato di famiglia come aveva fatto il richiedente.
E’ invece necessario provare la non autosufficienza del familiare superstite e, in particolare, la sua dipendenza, totale o parziale, dal reddito della persona venuta a mancare.